Chi va in casa di riposo perde l'indennità di accompagnamento?

Scopri se l'indennità di accompagnamento è compatibile con il ricovero in RSA e quali sono i requisiti per mantenere questo importante supporto economico.

11 novembre 2024
  • condividi su whatsapp
Chi va in casa di riposo perde l'indennità di accompagnamento? Chi va in casa di riposo perde l'indennità di accompagnamento?

Quando per una persona anziana oppure non autosufficiente è previsto un ricovero in RSA è normale che sorgano i più svariati - e leciti - dubbi rispetto ai diritti nonché alle prestazioni economiche di cui godeva in precedenza.

Sicuramente al centro di queste incertezze c’è l’indennità di accompagnamento, fondamentale non solo per l’utente, ma anche per la sua famiglia, e prevista per le persone con disabilità grave che necessitano di assistenza continua.

Questo approfondimento vuole essere uno strumento utile a comprendere se l’assegno di accompagnamento e la casa di riposo possano coesistere.

Indennità di accompagnamento: cos'è e chi ne ha diritto

L’indennità di accompagnamento viene erogata su richiesta e resa disponibile dall’INPS a soggetti affetti da disabilità gravi, totali e permanenti, per i quali, attraverso le dovute indagini e relative procedure, è stata accertata l’impossibilità di deambulare o di compiere gesti quotidiani.

Nasce per essere da supporto all’assistito - e al suo caregiver – garantendogli la possibilità di usufruire di servizi professionali esterni, laddove ritenuto opportuno e necessario. L’indennità è regolamentata dalla legge 104 che, attraverso una valutazione medica formale da parte della commissione ASL-INPS, riconosce all’utente una disabilità grave al punto di richiedere assistenza continuativa.

La normativa prevede diverse tutele per chi assiste persone non autosufficienti, come nel caso dei genitori anziani.

Tuttavia il diritto all’indennità non è automatico, anche laddove venga riconosciuta la disabilità.

L’INPS prevede infatti una serie di requisiti imprescindibili, ovvero:

  • inabilità totale e permanente (100%);
  • impossibilità a deambulare autonomamente senza il supporto di un accompagnatore;
  • impossibilità di svolgere atti quotidiani senza un’assistenza continua;
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione).

L’indennità non è compatibile con altre tipologie di provvidenza, come pensioni di invalidità per cause di guerra, lavoro o servizio.

Sono esclusi dall’indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi, ricoverati gratuitamente in RSA oppure strutture ospedaliere. 

Non spetta inoltre in caso di ricovero di lunga degenza e a scopo riabilitativo, mentre è compatibile con la pensione di invalidità civile, quella di inabilità e quella di vecchiaia.

H2: Cosa succede in caso di ricovero in casa di riposo?

Questo punto è stato ampiamente chiarito dal messaggio del 26 settembre 2011, n. 18291, divulgato dall’INPS.

Nel caso di un ricovero in RSA, l’indennità, può essere ridotta o sospesa, laddove a carico totale dello Stato, fatta eccezione per i ricoveri inferiori a un periodo di 30 giorni.

Se il costo è invece a carico dell’assistito e della sua famiglia, può essere mantenuta.

Se il paziente si trova all’interno di una struttura convenzionata oppure privata e i costi sono divisi con lo Stato, allora è da considerarsi ancora fruibile.

Quindi sì, ricovero in casa di riposo e indennità di accompagnamento possono coesistere rispettando quanto previsto dalla normativa in vigore, ma è fondamentale, sempre, valutare il tipo di struttura e di ricovero per capire se l'indennità possa realmente essere mantenuta.

Torna alle notizie